(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 30 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, stabilisce: a) la individuazione di comuni a prevalente economia turistica, dei comuni citta' d'arte e dei comuni di interesse storico-artisticoculturale, nonche' dei comuni turistici; b) la determinazione dei periodi per i quali gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva e di riposo settimanale di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998; c) l'individuazione degli esercizi specializzati in maniera prevalente di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 114/1998.