(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18
                         del 30 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  1.  La  presente  legge,  ai  sensi  dell'art.  12,  commi 1 e 3, e
dell'art.  13, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del  31  marzo
1998, stabilisce:
   a)  la  individuazione  di comuni a prevalente economia turistica,
dei   comuni   citta'   d'arte   e   dei    comuni    di    interesse
storico-artisticoculturale, nonche' dei comuni turistici;
   b) la determinazione dei periodi per i quali gli esercenti possono
derogare  dall'obbligo  di  chiusura  domenicale, festiva e di riposo
settimanale di cui all'art. 11, comma 4 del  decreto  legislativo  n.
114/1998;
   c)   l'individuazione  degli  esercizi  specializzati  in  maniera
prevalente di cui all'art. 13, comma 1  del  decreto  legislativo  n.
114/1998.